14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7940 del 28 marzo 2017
Testo massima n. 1
I danni derivati al compratore di un immobile per l’inadempimento del venditore all’obbligo di consegnarglielo, dopo l’ottenimento del trasferimento coattivo della proprietà di esso [ art. 2932 c.c. ], decorrono dalla data stabilita per la stipula del definitivo, sostituito “inter partes”, con identico contenuto, dalla sentenza costitutiva, e non dalla data di questa, né dalla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concluderlo [ art. 2652, n. 2 c.c. ], determinante per gli effetti della sentenza rispetto ai terzi.
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