14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15583 del 26 luglio 2005
Posted at 16:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
Un progetto di divisione di comunione, redatto da un terzo, cui sia stato affidato tale compito, ove si presenti di contenuto tale da integrare gli elementi della proposta e dell’accettazione della divisione e venga sottoscritto per adesione da tutti i condividenti, è idoneo a determinare l’incontro di volontà dei medesimi e quindi la conclusione del contratto di divisione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]