14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35590 del 19 luglio 2017
Testo massima n. 1
Non osta all’applicazione della causa di non punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto [ art. 131 bis c.p. ] l’avvenuta commissione, da parte dell’imputato, di più reati, quando essa si sia collocata in un unico contesto spazio temporale sì da risultare frutto di un’unica volizione.
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Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilità in relazione ai reati di violazione di domicilio e minaccia unifacati dalla continuazione ].
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