Cass. civ. n. 1603 del 20 gennaio 2017

Testo massima n. 1


In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all'art. 1052, comma 2, c.c., alle valutazioni dell'autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche interessi di carattere abitativo o di carattere generale, anche di natura economica, di valorizzazione dell'attività d'impresa in determinati settori produttivi, riconosciuti meritevoli di tutela dalla legislazione speciale.

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