14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2810 del 2 febbraio 2017
Posted at 16:54h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di divisione giudiziale, le spese occorrenti per sopperire alla vetustà degli elementi strutturali di alcuni dei beni da dividere vanno calcolate nella stima della porzione che li comprende, ai fini della tutela del diritto dei condividenti all’uguaglianza qualitativa delle distinte quote, e non poste a carico della massa, non trattandosi di spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse.
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