14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15001 del 29 marzo 2004
Testo massima n. 1
La fattispecie criminosa di cui all’art. 100 del Testo unico delle leggi elettorali n. 361 del 1957 [ formazione di liste false di elettori o candidati edi altri atti destinati alle operazioni elettorali ] si pone, a ragione dell’enunciata caratteristica dell’atto oggetto del falso, in rapporto di specialità con le fattispecie di relative alla falsità previste nel codice penale; non è pertanto ammissibile alcun concorso formale tra detto reato ed il reato di falso ideologico ex art. 479 c.p. in relazione alla condotta di un cancelliere che abbia falsamente attestato l’autenticità delle firme degli elettori nella presentazione della lista dei candidati, in quanto tale falsa autenticazione comporta la falsità della lista elettorale, punita dal citato art. 100 del Testo unico in materia elettorale.
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