14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4916 del 2 febbraio 2017
Testo massima n. 1
In tema di reati tributari, la durata delle pene accessorie temporanee previste dall’art. 12 del D.L.vo n. 74/2000 va fissata nella stessa misura di quella delle pene principali, in applicazione della regola stabilita dall’art. 37 c.p., ogni qual volta essa rientri nella forbice segnata dai minimi e dai massimi stabiliti per ciascun tipo di pena dal medesimo art. 12. [ Nella specie, alla stregua di tale principio, in un caso in cui, a fronte di una condanna ad otto mesi di reclusione, la durata delle pene accessorie previste dal comma 1, lett. a ], b ] e c ] dell’art. 12 del D.L.vo n. 74/2000 era stata fissata nell’unica misura di un anno, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso dell’imputato, ha rideterminato nella stessa misura della pena principale la pena accessoria di cui alla lett. a ], per la quale la norma stabilisce un minimo di mesi sei ed un massimo di anni uno, lasciando invece invariata la durata di un anno per le altre due pene accessorie, essendo stabilita nella medesima misura, per queste ultime, la loro durata minima ].
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Testo massima n. 1
Le pene accessorie temporanee conseguenti la condanna per reati tributari previste dall’art. 12 del D.Lgs. n.74 del 2000 hanno limiti edittali minimi e massimi prefissati dal legislatore ed, in relazione ad esse, non opera il principio dell’uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale, ma deve essere il giudice, nell’ambito dell’intervallo temporale indicato, a stabilire la concreta durata della pena accessoria da irrogare.
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