14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3315 del 23 gennaio 2017
Testo massima n. 1
Ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi [ condotta, evento, nesso causale ] e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
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Testo massima n. 2
In caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all’art. 11 cod. pen., il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo quello del “ne bis in idem” principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell’ordinamento interno. [ Fattispecie relativa ad imputato cittadino albanese, in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l’applicabilità del principio del “ne bis in idem”, non avendo la legge 4 giugno 2011, n. 97, di ratifica dell’Accordo fra l’Italia e l’Albania in materia di assistenza giudiziaria, codificato il principio del “ne bis in idem” sostanziale ].
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