14 Mag Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 20635 del 18 maggio 2016
Testo massima n. 1
In tema di danneggiamento, il fatto già previsto come reato dall’art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen., in quanto commesso sulle cose indicate dall’art. 625 n. 7, conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dall’art. 2, comma primo, lett. i ] D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto tra il nuovo ed il previgente testo della norma sussiste un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2016 prodotto una generalizzata “abolitio criminis” della fattispecie, bensì solo la successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]