14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6051 del 9 febbraio 2017
Testo massima n. 1
In materia di esecuzione, la preclusione stabilita dall’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. ad una nuova pronuncia sul medesimo “petitum”, legittimante la dichiarazione “de plano” di inammissibilità di istanze meramente reiterative di altre già rigettate, non è assoluta, ma opera soltanto allo stato degli atti, con la conseguenza che la prospettazione di nuovi elementi di fatto [ sopravvenuti o preesistenti, purché diversi da quelli precedentemente presi in considerazione ] comporta che il relativo provvedimento possa essere assunto solo ad esito di procedimento camerale in contraddittorio. [ In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio l’ordinanza di un giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato “de plano” inammissibile una nuova istanza di sospensione dell’ordine di demolizione di un manufatto nonostante che, dopo il rigetto della prima, il giudice amministrativo avesse sospeso in sede cautelare il provvedimento di diniego della concessione in sanatoria ].
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