14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2676 del 10 febbraio 2016
Testo massima n. 1
La valutazione sull’opportunità di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale – con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici – stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall’art. 2736, n. 2 c.c., ossia che la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, e, ai fini della scelta della parte cui deferire il giuramento, è facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento processuale e stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza.
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