14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1095 del 21 gennaio 2016
Testo massima n. 1
La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale [ fattispecie estranea al caso di specie ] – la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.. Pertanto, accertata l’esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza “ex lege” prevista dall’art. 147, comma 1, l. fall., senza necessità dell’accertamento della loro specifica insolvenza.
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