14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 15805 del 29 luglio 2016
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il corrispettivo della prestazione di esercizio di una professione “non protetta” [ nella specie, relazione peritale in materia lavoristica ] può essere stabilito dal giudice ai sensi dell’art. 2225 c.c. assumendo come parametro le tariffe vigenti per analoghe prestazioni di esercizio di una professione “protetta” [ nella specie, tariffe dei dottori commercialisti ].
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