14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10897 del 26 maggio 2016
Testo massima n. 1
In tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa è più breve – per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio – rispetto a quella attesa o corrispondente alla vita media [ sebbene occorra tenere conto della maggiore intensità del patema d’animo nei primi tempi successivi all’evento ], assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all’effettivo pregiudizio arrecato.
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