14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6677 del 18 febbraio 2016
Testo massima n. 1
L’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l’assicurato delle spese erogate per resistere all’azione del danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c., ha natura accessoria rispetto all’obbligazione principale e trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere la detta azione. Ne consegue che l’assicuratore è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale promosso nei confronti dell’assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o querela del terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto rimborsabili le spese sostenute dalla società assicurata per le difese dei propri amministratori e sindaci, indagati in un procedimento penale non attivato su istanza di parte e conclusosi con archiviazione ].
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