Cass. civ. n. 16862 del 10 agosto 2016
Testo massima n. 1
In tema di coassicurazione contro i danni, l'atto con cui l'assicurato denuncia il sinistro e richiede il pagamento dell'indennità nei confronti della compagnia "delegataria" è idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchè sia contrattualmente previsto che tutti i rapporti inerenti al contratto siano "svolti" dall'assicuratore unicamente nei confronti della delegataria, tenuta ad informare le compagnie coassicuratrici.
Testo massima n. 2
In tema di coassicurazione contro i danni, l'atto di citazione diretto alla sola compagnia delegataria, priva del potere di rappresentanza processuale delle compagnie coassicuratrici, non determina l'interruzione della prescrizione con l'effetto permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943, comma 2, e 2945, comma 2, c.c., in quanto tale interruzione opera a favore ed in danno dei soggetti processuali, salvo che la legge disponga altrimenti; tuttavia, qualora l'atto di citazione abbia i requisiti dell'atto di costituzione in mora, esso è idoneo a determinare l'effetto interruttivo istantaneo a norma dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., anche nei confronti dei coassicuratori, in forza della rappresentanza sostanziale da questi ultimi conferita all'assicuratore delegatario.