14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19214 del 28 settembre 2016
Posted at 16:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea se, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]