14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17959 del 13 settembre 2016
Testo massima n. 1
Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell’appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall’appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l’entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all’attore di sottrarsi all’onere probatorio che lo riguarda.
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