14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12465 del 16 giugno 2016
Posted at 16:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di difetti di qualità apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del ricevimento è stabilita dall’art. 1511 c.c. solo per le qualità essenziali all’uso cui la cosa è destinata, mentre per le qualità promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché l’affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall’onere di verifica alla consegna.
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