14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4205 del 3 marzo 2016
Testo massima n. 1
In caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall’art. 1454 c.c. decorre dall’ultimo di essi, sicché lo “spatium agendi” di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l’insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall’ultima diffida; tuttavia la reiterazione della diffida non esclude che l’inadempimento del diffidato si sia già manifestato alla scadenza del termine assegnato con la prima diffida, potendosi individuare nella rinnovazione un interesse del diffidante ad un tardivo adempimento della controparte, con la concessione quindi di un nuovo termine che impedisca l’effetto risolutorio di diritto collegato alla prima diffida.
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