14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20620 del 13 ottobre 2016
Testo massima n. 1
In materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd. “presupposizione” [ o condizione inespressa ] è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l’esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti. [ Nell’affermare questo principio la S.C. ha riconosciuto la legittimità del recesso di un ente pubblico territoriale dal contratto di locazione di un immobile destinato a scuola, affermando che la durata del rapporto negoziale fosse implicitamente condizionata alla mancata ultimazione della costruzione di un nuovo edificio, da adibire a sede dell’istituto scolastico ].
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