14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4713 del 10 marzo 2016
Posted at 16:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
Al promittente venditore è dovuto il risarcimento del danno causatogli dall’inadempimento del promissario acquirente, ingiustificatamente sottrattosi alla stipulazione, anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, possibilità concrete di vendere l’immobile compromesso, poiché la sostanziale incommerciabilità del bene, nella vigenza del preliminare fino alla proposizione della domanda di risoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza è “in re ipsa” e, quindi, non necessita di prova.
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