14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22574 del 7 novembre 2016
Testo massima n. 1
L’attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio [ nella specie per il pagamento di compensi professionali ], agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, – quale sviamento dell’atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo – stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione.
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