14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4198 del 3 marzo 2016
Posted at 16:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel giudizio possessorio, l’eccezione “feci, sed iure feci” è ammessa solo ove tenda a far valere lo “ius possessionis” [ e, cioè, l’esistenza di un possesso nello spogliatore ] e non anche lo “ius possidendi” [ e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere ], non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale.
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