14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11052 del 27 maggio 2016
Posted at 16:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
Al fine della determinazione del “dies a quo” per l’usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l’esistenza di uno stato di fatto coincidente con l’esercizio di un diritto reale di servitù.
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