14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1723 del 29 gennaio 2016
Posted at 16:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il possesso [ o la detenzione ] può essere conservato “solo animo”, purché il possessore [ o il detentore ] sia in grado di ripristinare “ad libitum” il contatto materiale con la cosa, sicché, ove tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l’elemento intenzionale non è, da solo, sufficiente per la conservazione del possesso [ o della detenzione ], che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l’effettiva disponibilità della cosa.
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