14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2242 del 4 febbraio 2016
Testo massima n. 1
La nomina dell’amministratore del condominio è soggetta all’applicazione dell’art. 1392 c.c., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall’annotazione nello speciale registro di cui all’art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l’amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. [ Fattispecie relativa a nomina anteriore all’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 ].
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