14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25352 del 12 dicembre 2016
Posted at 16:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. in tema di costituzione di servitù di passaggio coattivo, deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo, quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l’allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]