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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1237 del 25 gennaio 2016

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1237 del 25 gennaio 2016

Testo massima n. 1

In tema di accessione, ove l’esecuzione delle opere con materiali propri su suolo altrui configuri illecito penale, il terzo non ha diritto all’indennizzo ex art. 936 c.c., salvo che il manufatto sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l’immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione.

Testo massima n. 2

Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli artt. 1150 e 936 c.c., il versamento, da parte del proprietario del fondo, dell’oblazione relativa all’opera abusiva ivi realizzata dal terzo estingue il reato, ex art. 24, della l. n. 136 del 1999, anche nei confronti del costruttore che, pertanto, ha diritto a percepire l’indennizzo ex art. 936 c.c..

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