Avvocato.it

Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 8522 del 29 aprile 2016

Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 8522 del 29 aprile 2016

Testo massima n. 1

La fattispecie prevista dall’art. 887 c.c. [ a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all’altezza del proprio suolo ] presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l’obbligo della relativa conservazione incombe su quest’ultimo.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze