14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 8522 del 29 aprile 2016
Testo massima n. 1
La fattispecie prevista dall’art. 887 c.c. [ a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all’altezza del proprio suolo ] presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l’obbligo della relativa conservazione incombe su quest’ultimo.
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