14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3451 del 3 agosto 1977
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’esistenza di una divisione di fatto non fa venir meno l’interesse giuridico di tutte le parti — coeredi o condomini — alla divisione giudiziale, per ottenere un titolo che sia trascrivibile a norma dell’art. 2646 c.c., e questo interesse comune è sufficiente a giustificare che le spese del giudizio di divisione siano poste a carico della massa.
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