14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10613 del 23 maggio 2016
Posted at 16:15h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di testamento olografo, l’inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore [ per distrazione, ignoranza od altra causa ], pur se essa, senza essere così voluta dal “de cuius”, sia impossibile [ nella specie, il “12-112-1990” ], può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto.
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