14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 8519 del 29 aprile 2016
Posted at 16:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per l’impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell’art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell’esercizio dell’azione, fondate ragioni [ nella specie, l’intervenuta dichiarazione di fallimento ] facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.
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