14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19605 del 30 settembre 2016
Testo massima n. 1
Qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice procede alla richiesta modificazione quando l’equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti. [ Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendo che la cessazione del contratto di lavoro dell’obbligato – la cui natura di contratto a tempo determinato era nota al tempo della separazione – assurgesse, di per sé sola, a fattore modificativo “in peius” del complessivo assetto della sua situazione economica, ne aveva affermato il conseguente diritto ad ottenere una riduzione dell’entità dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]