Cass. civ. n. 437 del 08 gennaio 2024
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti minorili - Ascolto del minore - Rinnovo in ogni procedimento di modifica o in grado di appello - Obbligatorietà - Insussistenza - Ragioni - Motivazione del diniego - Necessità - Limiti.
Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 336 com. 2
Cod. Civ. art. 336 bis
Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12
Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 24