Cass. civ. n. 4705 del 3 marzo 2006
Testo massima n. 1
Ai fini della revocatoria fallimentare degli atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, dichiarato fallito per effetto del fallimento sociale, la scientia decoctionis va riscontrata con riferimento all'insolvenza della società, considerato che è quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato di insolvenza personale. Ne consegue che anche l'onere della prova della inscientia decoctionis, che grava sul convenuto nel caso di domanda di revocatoria fallimentare proposta a norma dell'art. 67, comma primo, legge fall., ha come termine di riferimento, non già lo stato di insolvenza del socio suddetto, bensì quello della società alla quale l'autore dell'atto di disposizione partecipi in regime di responsabilità illimitata. (Fattispecie in tema di domanda di revoca, ex art. 67, comma primo, n. 4, legge fall., di ipoteca giudiziale iscritta su beni immobili appartenenti a soci di una società di fatto, successivamente dichiarata fallita).