14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 64 del 4 gennaio 2002
Testo massima n. 1
La pensione previlegiata cosiddetta «tabellare» liquidata in favore del militare di leva che riporti infermità o lesioni per fatti di servizio, da calcolarsi in base ad indici prefissati in rapporto alla entità ed alla efficacia invalidante della menomazione, ha carattere risarcitorio e non già previdenziale, prescindendo dalla durata del servizio e dall’ammontare dei contributi versati; con la conseguenza che, sussistendo identità di titolo tra detta pensione ed il danno liquidabile per il medesimo evento secondo le norme del codice civile — data la unicità sia del fatto antigiuridico da cui derivi il pregiudizio sia del bene giuridico protetto consistente nella integrità della persona —, quanto erogato dallo Stato per la indicata pensione è detraibile dall’importo dell’integrale risarcimento.
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