Cass. pen. n. 4353 del 21 novembre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Rinuncia - Legittimità - Condizioni - Art. 460 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Formalità e condizioni.


L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, anche alla luce della nuova disciplina dell'art. 460 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 28, comma 1, lett. b), punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché intervenga prima dell'apertura del dibattimento e il decreto non sia già stato revocato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della rinuncia all'opposizione, è necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento, anche in misura ridotta, della pena pecuniaria e di un atto di rinuncia espressa, nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen., che non ammette equipollenti e non può essere tacita).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 48593 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 5 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.
Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 28 com. 1 lett. B