14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5161 del 6 aprile 2001
Testo massima n. 1
In caso di obbligazione risarcitoria e quindi di debito di valore, al fine di porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell’equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, il giudice, quando deve determinare l’equivalente monetario attuale del danno, non può prescindere dalla quantificazione [ pur solo probabilistica ] della somma di cui il creditore in quello stesso momento avrebbe potuto disporre se fosse stato immediatamente risarcito. Pertanto, se tale somma risultasse inferiore a quella liquidata come equivalente monetario del danno, difettando il presupposto stesso per riconoscere un danno da ritardo, non vanno riconosciuti gli interessi.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]