14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 883 del 25 gennaio 2002
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerato, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione [ che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell’illecito: c.d. danno emergente ], anche il nocumento finanziario [ lucro cessante ] subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo, appunto, di risarcimento [ somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario ]. Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza [ a differenza che nell’ipotesi di responsabilità contrattuale ] dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso.
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