14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 42353 del 22 dicembre 2006
Testo massima n. 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell’art. 606, comma primo, lett. e ] c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione rilevante che non esiste nel processo o per omessa valutazione di una prova decisiva, che può essere fatto valere nell’ipotesi di doppia pronuncia conforme nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell’atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devolutum che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità
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