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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15124 del 22 aprile 2002

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15124 del 22 aprile 2002

Testo massima n. 1

In tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l’erroneità di una decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata alla applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell’imputato, il controllo esercitato dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugnato; se, viceversa, è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte Suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che la decisione, in sede di legittimità, sulla integrazione probatoria, disposta nel corso del giudizio abbreviato, prescinde dall’esame della motivazione che tale opzione ha sorretto.

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