14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7576 del 23 febbraio 2004
Testo massima n. 1
In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, l’ordinanza con la quale il giudice dispone, ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 448 del 1988, la sospensione del processo e la messa alla prova, senza la preventiva audizione delle parti e in mancanza della predisposizione del progetto di intervento, è affetta da una nullità di ordine generale per violazione del contraddittorio, nonché dal vizio di «eccesso di potere» di cui alla lett. a ] dell’art. 606 c.p.p., avendo il giudice esercitato un potere — quello relativo alla predisposizione della relazione sull’imputato — riservato all’amministrazione. [ Nella fattispecie la Corte, ha annullato senza rinvio l’ordinanza, ex art. 620 lett. c ] c.p.p. ].
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