14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1622 del 4 giugno 1998
Testo massima n. 1
– Il procedimento che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, secondo le disposizioni dell’art. 666 c.p.p., non ha natura di impugnazione, ma è un procedimento di prima istanza volto a stabilire, nell’interesse della giustizia, il concreto contenuto dell’esecuzione; ad esso non trova pertanto applicazione la disciplina sulle impugnazioni, richiamata dal comma sesto del medesimo art. 666, che riguarda solo il ricorso per cassazione nei confronti dell’ordinanza decisoria che conclude il predetto procedimento. [ Fattispecie in cui a fronte di un incidente di esecuzione con cui il P.M. aveva contestato soltanto la liquidazione delle spese di conservazione liquidate al custode di un ciclomotore, il giudice dell’esecuzione ha accolto il rilievo, ma ha aumentato di ufficio l’indennità di custodia ].
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