14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28967 del 16 luglio 2001
Testo massima n. 1
In tema di ammissione al lavoro sostitutivo, la domanda non può essere respinta perché l’attività prospettata, consistente nel prestare servizio volontario presso un’associazione, non presenta i requisiti di un «rapporto di lavoro» coperto da assicurazione e perché non sussiste alcuna convenzione fra l’associazione e il Ministero della giustizia o l’Ufficio di sorveglianza; tali circostanze, infatti, non sono ricomprese fra i requisiti necessariamente richiesti dall’art. 105 della legge 24 novembre 1981, n. 689. [ Nell’affermare tali principi, la Corte ha ritenuto che l’attività volontaria di «barelliera» presso un’associazione di assistenza legalmente riconosciuta risponde perfettamente al dettato normativo; che la presenza di una convenzione è dalla legge prevista come eventuale; che il tenore letterale della norma di legge citata esclude che possa sussistere un rapporto di lavoro fra il condannato e l’ente o associazione, posto che deve trattarsi di attività non retribuita a favore della collettività; e, infine, che eventuali dubbi circa la copertura assicurativa possono essere oggetto di accertamento da parte del magistrato di sorveglianza, ai sensi del comma 5 dell’art. 666 c.p.p. ].
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