Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28967 del 16 luglio 2001

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28967 del 16 luglio 2001

Testo massima n. 1

In tema di ammissione al lavoro sostitutivo, la domanda non può essere respinta perché l’attività prospettata, consistente nel prestare servizio volontario presso un’associazione, non presenta i requisiti di un «rapporto di lavoro» coperto da assicurazione e perché non sussiste alcuna convenzione fra l’associazione e il Ministero della giustizia o l’Ufficio di sorveglianza; tali circostanze, infatti, non sono ricomprese fra i requisiti necessariamente richiesti dall’art. 105 della legge 24 novembre 1981, n. 689. [ Nell’affermare tali principi, la Corte ha ritenuto che l’attività volontaria di «barelliera» presso un’associazione di assistenza legalmente riconosciuta risponde perfettamente al dettato normativo; che la presenza di una convenzione è dalla legge prevista come eventuale; che il tenore letterale della norma di legge citata esclude che possa sussistere un rapporto di lavoro fra il condannato e l’ente o associazione, posto che deve trattarsi di attività non retribuita a favore della collettività; e, infine, che eventuali dubbi circa la copertura assicurativa possono essere oggetto di accertamento da parte del magistrato di sorveglianza, ai sensi del comma 5 dell’art. 666 c.p.p. ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze