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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13342 del 30 marzo 2015

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13342 del 30 marzo 2015

Testo massima n. 1

In tema di richiesta di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale, anche quando trattasi di declaratoria di inammissibilità dell’istanza, con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente. [ In motivazione, la Corte ha evidenziato che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riabilitazione, non è emessa a norma dell’art. 666, comma secondo, c.p.p., ma risulta disposta nell’ambito del procedimento speciale previsto dall’art. 667, comma quarto, c.p.p., espressamente richiamato dall’art. 678, comma 1 bis, dello stesso codice ].

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