Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1643 del 2 luglio 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1643 del 2 luglio 1993

Testo massima n. 1

L’art. 666, comma ottavo, c.p.p., pur derogando, nel procedimento di esecuzione, alle cui regole il procedimento di sorveglianza deve uniformarsi [ art. 678, comma primo, c.p.p. ], ai principi generali che impongono la sospensione temporanea del giudizio e la nomina di un curatore speciale quando la cosciente partecipazione dell’interessato sia impedita dal suo stato mentale [ v. art. 71, comma primo, c.p.p. ], è nondimeno diretto, attraverso la previsione della nomina di un curatore provvisorio, ad assicurare la necessaria tutela processuale del soggetto. Ne consegue che la mancata osservanza di tale disposizione integra una nullità di ordine generale, ex artt. 178, comma terzo, e 180 c.p.p., risolvendosi in inosservanza di disposizione concernente l’integrità e la pienezza del contraddittorio.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze