14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11421 del 11 marzo 2013
Testo massima n. 1
Il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume “de plano”, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge é affetto da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. [ Fattispecie relativa ad omessa fissazione di udienza camerale a seguito della richiesta di eliminazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale di sentenza di patteggiamento, in violazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002 ].
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