14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 764 del 20 marzo 1996
Testo massima n. 1
L’art. 666, comma 2, c.p.p., prevede la declaratoria di inammissibilità dell’incidente di esecuzione nell’ipotesi di manifesta infondatezza della relativa richiesta nel caso in cui questa costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi. Tale, dunque, è quella che ripropone altra istanza rivolta al medesimo giudice dell’esecuzione e da questi rigettata, e non già quella che si riferisce al provvedimento emesso dal medesimo giudice, nella esplicazione della diversa funzione della cognizione. [ Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha annullato il decreto del Gip del Tribunale di Messina, col quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di incidente del custode giudiziario, in ordine al provvedimento col quale lo stesso Gip aveva rigettato l’istanza di modifica del decreto di liquidazione delle spese di custodia e conservazione del bene sequestrato ].
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