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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4235 del 7 febbraio 1997

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4235 del 7 febbraio 1997

Testo massima n. 1

Nell’incidente di esecuzione svolto con le forme del rito camerale ai sensi dell’art. 666 comma terzo c.p.p., il giudice può decidere anche su oggetti non compresi nell’istanza di attivazione della procedura e quindi nel decreto di fissazione dell’udienza, che infatti non deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dell’oggetto. Una volta attivata la procedura con la esplicita richiesta dell’applicazione dell’istituto del concorso formale o della continuazione tra reati, il giudice, con l’accoglimento della richiesta, può concedere d’ufficio i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. senza ulteriore richiesta di parte, attesa la natura pubblicistica di tali istituti, volti alla risocializzazione del condannato.

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